In due righe
- Dal 2026 la Transizione 5.0 è un iperammortamento, non più un credito d'imposta.
- Finanzia beni strumentali 4.0 nuovi e impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili.
- La maggiorazione arriva al 180% del costo fiscale, ma con IRES al 24% vale circa il 43% reale.
- Non si incassa nulla subito: è una deduzione spalmata sugli anni dell'ammortamento.
Dal 1° gennaio 2026 la Transizione 5.0 non è più il credito d'imposta chiuso a novembre 2025: è il Nuovo Piano Transizione 5.0, un iperammortamento. Finanzia i beni strumentali 4.0 nuovi degli Allegati IV e V, interconnessi, e gli impianti di autoproduzione di energia rinnovabile. La maggiorazione del costo fiscale è del 180% fino a 2,5 milioni, poi 100% e 50% fino a 20 milioni. Non è denaro in F24: è una deduzione differita che, con IRES (l'imposta sul reddito delle società) al 24%, vale circa il 43% dell'investimento.
Transizione 5.0 nel 2026 non è più un credito d'imposta: è l'iperammortamento
Il credito d'imposta Transizione 5.0 introdotto dal DL 19/2024 è chiuso. Un credito d'imposta è un importo che si compensa direttamente in F24, il modello con cui si versano imposte e contributi, a sconto di quanto dovuto. Le domande per gli investimenti 2024-2025 si sono fermate a novembre 2025 per esaurimento delle risorse.
Oggi esiste il Nuovo Piano Transizione 5.0, introdotto dalla legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, commi 427-436) e disciplinato dal decreto interministeriale del 7 maggio 2026. L'iperammortamento è una maggiorazione del costo di acquisizione di un bene strumentale, riconosciuta solo ai fini fiscali, che aumenta le quote di ammortamento deducibili dal reddito d'impresa. L'ammortamento è la deduzione fiscale del costo di un bene strumentale ripartita lungo la sua vita utile.
In pratica compri un macchinario e puoi dedurre un costo fiscale superiore al prezzo pagato. La differenza riduce l'imponibile e quindi le imposte sugli anni dell'ammortamento.
Cosa finanzia davvero: beni 4.0 e autoproduzione di energia
La misura copre due categorie di beni nuovi.
La prima sono i beni strumentali 4.0 degli Allegati IV e V della legge di bilancio 2026. I beni strumentali 4.0 sono macchinari e software tecnologicamente avanzati, elencati negli Allegati IV e V, funzionali alla trasformazione digitale dei processi produttivi. Gli Allegati IV e V sostituiscono gli ex Allegati A e B della vecchia disciplina. Il bene deve essere interconnesso: l'interconnessione è il collegamento al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La seconda sono i beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, inclusi gli impianti di accumulo. L'autoproduzione è la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'uso diretto nella struttura produttiva che la genera.
Un punto da non sbagliare: una licenza software capitalizzata tra le immobilizzazioni rientra, un canone SaaS mensile no. Il SaaS è un costo di esercizio e non genera quote di ammortamento da maggiorare.
Per il fotovoltaico il dimensionamento non può superare il 105% del fabbisogno energetico. Mettiamo un fabbisogno reale di 150 kW: un impianto da 200 kW non passa, se si vuole l'agevolazione va ridotto a circa 157,5 kW.
Quanto vale davvero: il 180% spiegato con un esempio lavorato
Il 180% non è un rimborso e non è un credito da incassare. È una maggiorazione del costo ammortizzabile.
| Scaglione di investimento |
Maggiorazione del costo |
Beneficio fiscale stimato (IRES 24%) |
| Fino a 2,5 milioni di euro |
180% |
circa 43,2% dell'investimento |
| Oltre 2,5 e fino a 10 milioni |
100% |
circa 24% |
| Oltre 10 e fino a 20 milioni |
50% |
circa 12% |
| Oltre 20 milioni |
Nessuna maggiorazione |
0% |
Facciamo un conto su un macchinario 4.0 nuovo dell'Allegato IV, interconnesso, pagato 500.000 euro. La maggiorazione del 180% vale 900.000 euro. Il costo fiscale complessivo sale a 1.400.000 euro. La maggiore deduzione è quindi 900.000 euro. Con IRES al 24%, il risparmio è di 216.000 euro, pari al 43,2% dell'investimento.
Questo risparmio arriva distribuito sui cinque anni dell'ammortamento, come minori imposte. Non c'è liquidità immediata, non c'è un credito in F24 e non c'è nessun effetto IRAP (l'imposta regionale sulle attività produttive). Un'impresa in perdita fiscale non sfrutta il beneficio nell'immediato, perché la deduzione non genera un rimborso.
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Chi può accedere e chi resta fuori
Possono accedere tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni di imprese non residenti, indipendentemente da forma giuridica, settore, dimensione e regime fiscale.
Restano fuori le imprese in procedure concorsuali senza continuità aziendale e quelle colpite da sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 231/2001.
Servono la regolarità contributiva e il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Come si presenta la pratica sul portale GSE
La domanda passa dalla piattaforma NPTR5 del GSE, il Gestore dei Servizi Energetici, accessibile dall'Area Clienti con SPID o CIE. Le prenotazioni si sono aperte il 12 giugno 2026.
La procedura prevede cinque comunicazioni: preventiva, di conferma (entro 60 giorni, con un acconto di almeno il 20%), di completamento (entro il 15 novembre 2028) e due monitoraggi annuali, il 20 gennaio e il 30 giugno.
Servono la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile di un revisore legale. La perizia tecnica asseverata è obbligatoria per ogni valore, non solo oltre una certa soglia.
Perché l'incentivo non deve mai venire prima del progetto
Il beneficio è differito e solo fiscale. Inseguire il 180% senza un progetto che regge da solo è la trappola più costosa: se il macchinario non risolve un problema vero, la deduzione aggiuntiva non trasforma un investimento sbagliato in un buon affare.
Non ti fare vendere certificazioni energetiche preventive che la norma non richiede più. La vecchia Transizione 5.0 imponeva di certificare una riduzione dei consumi del 3% o del 5%. Il nuovo iperammortamento non la chiede.
Metti a budget la perizia tecnica e la certificazione contabile: sono costi vivi, da sostenere anche se il progetto non va avanti.
La griglia in quattro domande per decidere se guardarci dentro
Prima di aprire il portale GSE, rispondi a queste quattro domande.
- L'investimento risolve un problema vero anche senza incentivo?
- L'impresa genera reddito imponibile sufficiente?
- Il bene è capitalizzabile? I SaaS a canone restano fuori.
- Perizia tecnica e certificazione contabile stanno nel budget?
Se una risposta è no, fermati. L'iperammortamento non corregge un progetto debole, una redditività assente o un costo vivo che non puoi sostenere.
Se sono tutte sì, quantifica il progetto, verifica il fabbisogno energetico per gli impianti e i beni degli Allegati IV e V. Se non sai da quale area partire, il PMI Speed Test, l'analisi delle 5 aree aziendali aiuta a capire su quale progetto investire prima. Il criterio resta lo stesso: prima il progetto, poi il portale.
Domande frequenti
Transizione 5.0 è ancora attiva nel 2026?
Il credito d’imposta Transizione 5.0 (DL 19/2024) è chiuso: le risorse si sono esaurite a novembre 2025. È invece attivo il Nuovo Piano Transizione 5.0, l’iperammortamento introdotto dalla legge di bilancio 2026, per gli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Stesso nome, meccanismo diverso: niente compensazione in F24, ma maggiorazione del costo fiscale dei beni.
Cosa posso comprare con l’iperammortamento?
Due categorie: i beni materiali e immateriali 4.0 nuovi degli Allegati IV e V (macchinari, robot, software) interconnessi al sistema di gestione della produzione, e i beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio. Per il fotovoltaico il dimensionamento non può superare il 105% del fabbisogno energetico.
Il software in abbonamento è agevolabile?
No. L’iperammortamento maggiora il costo di acquisizione e opera sulle quote di ammortamento: una licenza capitalizzata tra le immobilizzazioni rientra, un canone SaaS mensile no, perché è un costo di esercizio senza quote da maggiorare. La stessa soluzione con una forma di acquisto diversa può valere il 180% o nulla.
Quanto vale davvero il 180%?
Il 180% è una maggiorazione del costo fiscale, non un rimborso. Su un bene da 500.000 euro il costo ammortizzabile sale a 1,4 milioni: la maggiore deduzione da 900.000 euro, con IRES al 24%, produce un risparmio di circa 216.000 euro, pari al 43% dell’investimento, distribuito sugli anni dell’ammortamento. Non incassi nulla subito.
Serve ancora la certificazione del risparmio energetico?
No, ed è uno dei punti che confonde di più. La vecchia Transizione 5.0 imponeva di certificare una riduzione dei consumi del 3% o del 5%. L’iperammortamento non la richiede più. Restano obbligatorie la perizia tecnica asseverata (per qualsiasi valore del bene) e la certificazione contabile di un revisore.
Conviene l’iperammortamento alla mia azienda?
Solo se il progetto ha senso da solo e l’impresa genera reddito imponibile: il beneficio è una deduzione, quindi un’azienda in perdita fiscale non lo sfrutta nell’immediato. Prima di inseguire l’incentivo, verifica che l’investimento risolva un problema vero e che i costi di perizia e certificazione siano a budget.